mercoledì 6 settembre 2017

BONUS BEBE' 2017


L’assegno di natalità (anche detto "Bonus bebè") è un assegno mensile destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e con un ISEE non superiore a 25.000 euro. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al terzo anno di vita del bambino o al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.

Esso è stato istituito dall’articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l’anno 2015), mentre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015 sono state adottate le relative disposizioni attuative.

L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. Se l’assegno non può più essere concesso al genitore richiedente (perché, ad esempio, decaduto dalla potestà genitoriale o perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore), l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice che dispone la decadenza dalla potestà o l’affidamento esclusivo all’altro genitore. In questo caso, l’assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

Per l’affidamento temporaneo di minore nato o adottato nel triennio 2015-2017, l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. Quest’ultimo deve fornire all’INPS gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno entro 90 giorni dalla data del decesso.

In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

L’assegno è corrisposto mensilmente per un massimo di 36 mensilità a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.

QUANTO SPETTA

La misura dell’assegno dipende dall' ISEE del nucleo familiare: 960 euro l’anno (80 euro al mese per 12 mesi) con ISEE superiore a 7.000 euro annui e non superiore a 25.000 euro annui; 1.920 euro l’anno (160 euro al mese per 12 mesi) con ISEE non superiore a 7.000 euro annui.

Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente. In sede di invio della domanda è necessario allegare il modello SR/163 in mancanza la domanda rimane sospesa.

Se la domanda è stata presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace di agire, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore.

Se il figlio nato o adottato è collocato temporaneamente presso un’altra famiglia secondo l’art. 2 della legge 184 del 1983, l’assegno è corrisposto all’affidatario che ne fa richiesta e solo per la durata dell’affidamento.

Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

DECADENZA

L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina quando:

il figlio compie tre anni o si raggiungono tre anni dall’ingresso in famiglia. I tre anni si calcolano a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia (questo mese incluso);
il figlio raggiunge i 18 anni di età;
il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, ISEE superiore a 25.000 euro annui, revoca dell’affidamento).
Altre cause di decadenza sono:

il decesso del figlio;
la revoca dell’adozione;
la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
l’affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
l’affidamento del minore a terzi;
provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.
Il richiedente deve comunicare all’INPS la perdita di uno dei requisiti entro 30 giorni. Se il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge o se si verifica una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall’altro genitore o, in caso di affidamento temporaneo, dall’affidatario.


L’ultima legge di Stabilità ha confermato anche per il 2017 il cosiddetto Bonus bebè di 80 euro al mese erogato per tre anni a tutte le famiglie con un nuovo nato purché con un reddito #isee inferiore a 25 mila euro. Rispetto ai primi due anni di attivazione del contributo si devono però registrare alcuni cambiamenti in senso restrittivo, con attivazione di controlli da parte dell’#Inps in particolare sul certificato Isee e sul codice Iban sul quale viene erogato il contributo.

Attestazioni Isee per il Bonus bebè 2017: attenzione alla validità
Tra le novità introdotte nelle regole per richiedere il Bonus bebè 2017 si segnalano i controlli da parte dell’Inps per intercettare le attestazioni Isee che presentano omissioni o difformità sul patrimonio mobiliare.

In questi casi, l’Inps provvederà a sospendere l’istruttoria per la richiesta del sussidio (o ad interromperne l’erogazione nel caso in cui questo sia già stato concesso), dando comunicazione al beneficiario. Alla ricezione dell’avviso, il beneficiario potrà presentare entro 30 giorni una nuova Dsu ai fini della emissione di una nuova attestazione Isee, oppure presentare documenti forniti da banche, Poste, eccetera, a sostegno dei rapporti finanziari che si presumono omessi o non veritieri. In caso di corrispondenza tra quanto dichiarato e i documenti prodotti, l’Inps procederà a completare la nuova istruttoria, in caso di nuova domanda, o a ripristinarne l’erogazione.

La stessa procedura è prevista nel caso in cui si presenti un Isee scaduto o che non venga rinnovato alla scadenza. E’ importante ricordare, infatti, che l’attestazione Isee ha validità di due mesi, per cui, ad esempio, se la certificazione è stata preparata ad agosto, ma il bambino è nato (o è stato adottato) a dicembre, bisognerà richiedere un nuovo certificato.


Una volta ottenuto il Bonus bebè, inoltre, ogni anno sarà necessario presentare una nuova certificazione Isee che confermi il perdurare dei requisiti per ii quali il contributo è stato concesso.

Controlli Inps per il Bonus bebè 2017 anche sul codice Iban
Al fine di verificare che i contributi del Bonus bebè siano effettivamente erogati alle famiglie bisognose, come previsto dalle regole di emissione, l’Inps ha inoltre istituito un ulteriore controllo attraverso la richiesta di presentazione del modello SR163, necessario per verificare l’effettiva corrispondenza tra l'Iban indicato nella domanda di assegno e la titolarità del conto a cui l'Iban stesso si riferisce.

Ricordiamo che il Bonus bebè consiste in un assegno di 80 euro al mese per tre anni per tutte le famiglie nelle quali si registra l’ingresso di un minore (nascita, adozione o affido) con un reddito Isee inferiore a 25 mila euro. In caso di reddito inferiore a 7 mila euro annui, l’assegno viene elevato a 160 euro al mese.

L’INPS ha comunicato l’introduzione di questo nuovo modello con il messaggio n. 1652 del 14 aprile 2016.
Molte pratiche sono bloccate per mancanza di questo nuovo modulo. Quando si richiede una prestazione conviene sempre allegare il modulo SR 163, compilato e firmato dalla banca.
Nuove modalità per comunicare il codice Iban in caso di accredito su c/c bancari o postali, libretti postali e carte prepagate per i percettori di tutte le prestazioni a sostegno del reddito.
Nel caso di una nuova domanda di prestazione a sostegno del reddito, oppure nel caso di una prestazione già in corso di pagamento, se c’è necessità di variare il codice Iban o la modalità di pagamento (per es. da pagamento allo sportello ad accredito), occorre inviare all’Inps il modulo “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito” (Modulo_SR163 ).


Il richiedente, tramite il predetto modulo, deve specificare la modalità di pagamento, i dati di riferimento dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento e il codice Iban del proprio conto. Il modulo deve essere validato con data, timbro e firma dal funzionario del competente Ufficio postale o della Banca e quindi inviato all’Inps.


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