martedì 19 settembre 2017

BONUS PER DISOCCUPATI 2017


Entro il prossimo settembre 2017 entrerà in vigore un’ulteriore forma di sostegno alle famiglie sotto la soglia di povertà, che prenderà la forma di un assegno versato mensilmente a favore di determinate categorie di soggetti.

Sulla stampa ha preso il nome di assegno di povertà, anche se il reddito non sempre è l’unica delle variabili che permetteranno di accedere a questo assegno.

Il nome tecnico è REI, ovvero reddito di inclusione e può essere un’ottima opportunità per le famiglie maggiormente colpite dalla crisi, tutto questo grazie alla Delega sulla povertà al Governo, che ha deciso di introdurre da quest’anno tale misura.

Una delle iniziative del Piano contro la Povertà

Prima di addentrarci nello specifico dei requisiti e delle modalità di erogazione del Reddito di Inclusione, sarà necessario individuare anche quale è stato il quadro politico che ha portato allo sviluppo di questa forma di aiuto per le famiglie maggiormente in difficoltà.

Il contesto è quello della legge delega contro la povertà, che ha invitato il governo a mettere in opera da subito, entro sei mesi dalla delega, misure universali che contengano la dilagante povertà che ha colpito quelli che erano un tempo appartenenti a pieno diritto del ceto medio.
Le famiglie che si trovano al di sotto della soglia che permette di acquistare beni e servizi essenziali sono più di quattro milioni e questo non ha potuto che spingere il governo ad intervenire con una formula per quanto possibile universale e davvero in grado di aiutare chi ha effettivamente bisogno.

Il REIS (Reddito di Inclusione Sociale)  è uno strumento che va ad affiancare altri strumenti contro le situazioni a rischio: grazie ad esso, la Carta SIA, nata dalla social card sperimentale destinata a sole 12 città italiane, verrà ampliata ed estesa a tutti i comuni italiani e verrà sostuita dalla nuova misura nazionale per il contrasto alla povertà, appunto, il  REIS.

Il REIS è uno strumento a sostegno del reddito per persone che si trovano al di sotto della soglia stabilita statisticamente e per legge di povertà, che servirà non solo a garantire un reddito adeguato alle famiglie, ma anche a permettere una inclusione sociale di tipo attivo, sia a livello lavorativo che scolastico, senza dimenticare l’accesso alle misure sociali e sanitarie, per tutta la famiglia.

Oltre a dimostrare di avere un reddito al di sotto della soglia stabilita, le famiglie dovranno dunque partecipare a quelli che sono dei percorsi individualizzati per il reinserimento nel mondo del lavoro per gli adulti, nonché nella scuola per i figli che si trovino ancora in età scolastica.
Da una parte si dovranno dunque impegnare i comuni ad erogare l’assegno, e dell’altro l’INPS si dovrà preoccupare delle ulteriori occorrenze, con il primo che dovrà inoltre improntare dei percorsi individualizzati per il re-inserimento delle persone colpite da stato di povertà.

L’assegno che viene assegnato tramite REI verrà erogato con una carta prepagata, in modalità simili a quelli della carta SIA già operativa, con l’addebito delle somme che avverrà su base mensile e potrà essere utilizzato per tutti gli acquisti presso:

i negozi convenzionati
i negozi di generi alimentari
le farmacie
le parafarmacie
le strutture per il pagamento delle utenze
A quanto ammonta l’assegno? Si dovrà ancora discutere prima dell’approvazione definitiva del disegno di legge, anche se le somme verso le quali il governo sembrerebbe orientato si aggirano intorno ai 500 euro per nucleo famigliare.

I dati dovrebbero essere questi:

1 membro 80 euro
2 membri euro 160;
3 membri euro 240;
4 membri euro 320;
5 membri o più 400 euro.

I requisiti di cui si deve essere in possesso per questo tipo di aiuto sono molto simili a quelli che erano richiesti per l’ottenimento della carta SIA, ovvero:
Essere cittadini italiani, oppure dell’Unione Europea;
in alternativa: essere familiari di un cittadino italiano o comunitario, a patto che si abbia il permesso di straniero;
in alternativa: essere cittadini extra-comunitari che sono in possesso del permesso di soggiorno;
in alternativa: rifugiato politico o titolare di protezione sussidiaria;
almeno un soggetto del nucleo deve essere minorenne;
a parità di altre condizioni, la precedenza sarà data alle famiglie nelle seguenti condizioni: disagio abitativo, accertato dal Comune; nucleo familiare monogenitoriale, per cui costituito da un solo genitore e figli minori; nucleo familiare con 3 o più figli minorenni, oppure, con 2 figli ed il 3° in arrivo; nucleo familiare con 1 o + figli minori disabili;
un ulteriore criterio di precedenza è rappresentato dal numero dei figli e in considerazione dell’età più bassa del figlio più piccolo;
si deve avere un ISEE inferiore a 6000 euro (fino a questo momento si parlava invece di 3000 euro);
Patrimonio mobiliare così come stabilito ai fini Isee;
valore dell’indicatore della situazione patrimoniale ancora una volta come definito ai fini Isee;
valore della abitazione di residenza,qualora si si sia in possesso di una casa di proprietà;
Per quanto riguarda i requisiti lavorativi sarà necessario:

Presenza di adulti disoccupati nel nucleo familiare al momento della domanda;
almeno uno dei  componenti del nucleo che nei 36 mesi precedenti alla domanda in una delle seguenti condizioni: 1) cessazione del rapporto di lavoro se lavoratore dipendente; 2) cessazione attività, se lavoratore autonomo; 3) poter dimostrare di aver lavorato almeno 180 giorni con tipologie contrattuali flessibili;
in alternativa al punto 2, almeno un componente del nucleo impiegato con tipologie contrattuali flessibili. In tal caso, il valore totale  per il nucleo familiare dei redditi da lavoro nei 6 mesi precedenti la domanda non deve superare 4.000 euro.

Per sapere dove fare domanda sarà necessario attendere il decreto attuativo, che dovrebbe arrivare, come abbiamo detto, entro il prossimo settembre.

Non mancheremo di aggiornarvi sulle novità che riguardano quella che è una misura molto importante per l’aiuto alle famiglie, in un periodo che, purtroppo, continua a vedere il numero di poveri al di sotto della soglia continuare a crescere su tutto il territorio nazionale.

mercoledì 6 settembre 2017

BONUS BEBE' 2017


L’assegno di natalità (anche detto "Bonus bebè") è un assegno mensile destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e con un ISEE non superiore a 25.000 euro. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al terzo anno di vita del bambino o al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato.

Esso è stato istituito dall’articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l’anno 2015), mentre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015 sono state adottate le relative disposizioni attuative.

L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. Se l’assegno non può più essere concesso al genitore richiedente (perché, ad esempio, decaduto dalla potestà genitoriale o perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore), l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice che dispone la decadenza dalla potestà o l’affidamento esclusivo all’altro genitore. In questo caso, l’assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

Per l’affidamento temporaneo di minore nato o adottato nel triennio 2015-2017, l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. Quest’ultimo deve fornire all’INPS gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno entro 90 giorni dalla data del decesso.

In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

L’assegno è corrisposto mensilmente per un massimo di 36 mensilità a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.

QUANTO SPETTA

La misura dell’assegno dipende dall' ISEE del nucleo familiare: 960 euro l’anno (80 euro al mese per 12 mesi) con ISEE superiore a 7.000 euro annui e non superiore a 25.000 euro annui; 1.920 euro l’anno (160 euro al mese per 12 mesi) con ISEE non superiore a 7.000 euro annui.

Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente. In sede di invio della domanda è necessario allegare il modello SR/163 in mancanza la domanda rimane sospesa.

Se la domanda è stata presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace di agire, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore.

Se il figlio nato o adottato è collocato temporaneamente presso un’altra famiglia secondo l’art. 2 della legge 184 del 1983, l’assegno è corrisposto all’affidatario che ne fa richiesta e solo per la durata dell’affidamento.

Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

DECADENZA

L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina quando:

il figlio compie tre anni o si raggiungono tre anni dall’ingresso in famiglia. I tre anni si calcolano a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia (questo mese incluso);
il figlio raggiunge i 18 anni di età;
il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, ISEE superiore a 25.000 euro annui, revoca dell’affidamento).
Altre cause di decadenza sono:

il decesso del figlio;
la revoca dell’adozione;
la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
l’affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
l’affidamento del minore a terzi;
provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.
Il richiedente deve comunicare all’INPS la perdita di uno dei requisiti entro 30 giorni. Se il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge o se si verifica una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall’altro genitore o, in caso di affidamento temporaneo, dall’affidatario.


L’ultima legge di Stabilità ha confermato anche per il 2017 il cosiddetto Bonus bebè di 80 euro al mese erogato per tre anni a tutte le famiglie con un nuovo nato purché con un reddito #isee inferiore a 25 mila euro. Rispetto ai primi due anni di attivazione del contributo si devono però registrare alcuni cambiamenti in senso restrittivo, con attivazione di controlli da parte dell’#Inps in particolare sul certificato Isee e sul codice Iban sul quale viene erogato il contributo.

Attestazioni Isee per il Bonus bebè 2017: attenzione alla validità
Tra le novità introdotte nelle regole per richiedere il Bonus bebè 2017 si segnalano i controlli da parte dell’Inps per intercettare le attestazioni Isee che presentano omissioni o difformità sul patrimonio mobiliare.

In questi casi, l’Inps provvederà a sospendere l’istruttoria per la richiesta del sussidio (o ad interromperne l’erogazione nel caso in cui questo sia già stato concesso), dando comunicazione al beneficiario. Alla ricezione dell’avviso, il beneficiario potrà presentare entro 30 giorni una nuova Dsu ai fini della emissione di una nuova attestazione Isee, oppure presentare documenti forniti da banche, Poste, eccetera, a sostegno dei rapporti finanziari che si presumono omessi o non veritieri. In caso di corrispondenza tra quanto dichiarato e i documenti prodotti, l’Inps procederà a completare la nuova istruttoria, in caso di nuova domanda, o a ripristinarne l’erogazione.

La stessa procedura è prevista nel caso in cui si presenti un Isee scaduto o che non venga rinnovato alla scadenza. E’ importante ricordare, infatti, che l’attestazione Isee ha validità di due mesi, per cui, ad esempio, se la certificazione è stata preparata ad agosto, ma il bambino è nato (o è stato adottato) a dicembre, bisognerà richiedere un nuovo certificato.


Una volta ottenuto il Bonus bebè, inoltre, ogni anno sarà necessario presentare una nuova certificazione Isee che confermi il perdurare dei requisiti per ii quali il contributo è stato concesso.

Controlli Inps per il Bonus bebè 2017 anche sul codice Iban
Al fine di verificare che i contributi del Bonus bebè siano effettivamente erogati alle famiglie bisognose, come previsto dalle regole di emissione, l’Inps ha inoltre istituito un ulteriore controllo attraverso la richiesta di presentazione del modello SR163, necessario per verificare l’effettiva corrispondenza tra l'Iban indicato nella domanda di assegno e la titolarità del conto a cui l'Iban stesso si riferisce.

Ricordiamo che il Bonus bebè consiste in un assegno di 80 euro al mese per tre anni per tutte le famiglie nelle quali si registra l’ingresso di un minore (nascita, adozione o affido) con un reddito Isee inferiore a 25 mila euro. In caso di reddito inferiore a 7 mila euro annui, l’assegno viene elevato a 160 euro al mese.

L’INPS ha comunicato l’introduzione di questo nuovo modello con il messaggio n. 1652 del 14 aprile 2016.
Molte pratiche sono bloccate per mancanza di questo nuovo modulo. Quando si richiede una prestazione conviene sempre allegare il modulo SR 163, compilato e firmato dalla banca.
Nuove modalità per comunicare il codice Iban in caso di accredito su c/c bancari o postali, libretti postali e carte prepagate per i percettori di tutte le prestazioni a sostegno del reddito.
Nel caso di una nuova domanda di prestazione a sostegno del reddito, oppure nel caso di una prestazione già in corso di pagamento, se c’è necessità di variare il codice Iban o la modalità di pagamento (per es. da pagamento allo sportello ad accredito), occorre inviare all’Inps il modulo “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito” (Modulo_SR163 ).


Il richiedente, tramite il predetto modulo, deve specificare la modalità di pagamento, i dati di riferimento dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento e il codice Iban del proprio conto. Il modulo deve essere validato con data, timbro e firma dal funzionario del competente Ufficio postale o della Banca e quindi inviato all’Inps.